Credito d'imposta nuovi investimenti dal 1 Gennaio 2023
Investimenti effettuati nel 2023
La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto la possibilità di fruire del credito d’imposta per nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 solo per quelli aventi ad oggetti beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” (per la cui individuazione si deve aver sempre riguardo agli allegati “A” e “B” della L. 232/2016).
Si osserva che per gli investimenti di beni materiali e immateriali “ordinari” (diversi da quelli “Industria 4.0”) effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 non è più attribuito alcun credito d’imposta (fatto salvo per quelli prenotati entro il 31 dicembre 2022).
In particolare, per gli investimenti in beni materiali nuovi “Industria 4.0” effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:
- 20% fino ad un importo di 2,5 milioni euro;
- 10% per importi eccedenti 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per importo eccedenti 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0” effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:
- 20% per il periodo d’imposta 2023;
- 15% per il periodo d’imposta 2024;
- 10% per il periodo d’imposta 2025.
Per ciascun periodo d’imposta il credito d’imposta spetta nel limite massimo di costi pari a 1 milione di euro.
Adempimenti richiesti e utilizzo del credito d’imposta
- Nella fattura di acquisto deve essere riportata una dicitura del tipo “acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”;
- per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” è necessario disporre di una perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo Albo), ovvero di un certificato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale;
- inviare, entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento, una comunicazione al Mise. È bene ricordare che l’omesso invio di tale comunicazione non pregiudica la spettanza del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6935” per i beni ordinari, “6936” per i beni materiali “Industria 4.0” e “6937” per quelli immateriali “industria 4.0”). L’utilizzo è effettuato:
- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dal periodo d’imposta di entrata in funzione (per i beni ordinari) o da quello in cui è avvenuta l’interconnessione (per quelli “Industria 4.0”).
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