SCADENZARIO NOVEMBRE 2023
In questo articolo troverete un elenco delle scadenze fisse del mese di Novembre.
16 NOVEMBRE
Utilizzo dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al primo e secondo trimestre 2023
Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al primo e secondo trimestre 2023 (mesi da gennaio a giugno 2023), oppure i soggetti a cui tali crediti d’imposta sono stati ceduti, entro il 16.11.2023 devono utilizzarli esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Presentazione domande “sport bonus”
I titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2023, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:
- al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- mediante l’apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.
Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:
- le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2023;
- le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 non è di almeno 500,00 euro.
Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
- liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2023;
- versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Versamento IVA terzo trimestre 2023
I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
- liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2023;
- versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
Contributi INPS artigiani e commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2023.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
27 NOVEMBRE
Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
- relativi al mese di ottobre 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
I soggetti che, nel mese di ottobre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
- i modelli relativi al mese di ottobre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
- mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
30 NOVEMBRE
Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice
Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:
- cedere o assegnare ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all’attività propria dell’impresa);
- oppure trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;
- beneficiando dell’applicazione di imposte sostitutive dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP.
Le imposte sostitutive dovute devono essere versate, per l’intero ammontare, entro il termine in esame.
Se in precedenza era già stato versato il 60% delle imposte sostitutive dovute, entro il termine in esame deve essere versato il rimanente 40%.
Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali
Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della prima rata, pari al 60%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale:
- dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2022 e dell’1.1.2023;
- effettuata dall’1.1.2023 ed entro il 31.5.2023;
- con effetto dall’1.1.2023.
Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 30.6.2024.
Trasmissione telematica delle dichiarazioni
Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:
- il modello REDDITI 2023;
- il modello IRAP 2023 (se soggetti passivi IRAP).
Adempimenti persone decedute
Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2023:
- devono presentare in via telematica il modello REDDITI 2023 cui era obbligato il defunto;
- possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022 e degli anni precedenti.
Registro beni ammortizzabili
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2023
Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023, relativo:
- all’IRPEF;
- alla cedolare secca sulle locazioni;
- all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” ex art. 27 del DL 98/2011;
- all’imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex
L. 190/2014; - all’imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni;
- all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero);
- all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie all’estero);
Tali versamenti non possono essere rateizzati.
L’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 ha però stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi:
- entro il 16.1.2024, in unica soluzione;
- oppure in 5 rate mensili di pari importo, scadenti il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).
Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023
Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2023, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2022, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2023, nei limiti del previsto massimale.
Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2023, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2022, nei limiti del previsto massimale.
Tali versamenti non possono essere rateizzati.
Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2023
Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023:
- dell’IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all’estero;
- dell’IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all’estero.
Tali versamenti non possono essere rateizzati.
Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2023
I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2023, relativo:
- all’IRES;
- alla maggiorazione IRES prevista per le società “di comodo”;
- all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;
- all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero;
- all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all’estero.
Tali versamenti non possono essere rateizzati.
Versamento acconti IRAP
Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2023.
Tali versamenti non possono essere rateizzati.
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2023.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2023, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza.
Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2023;
- in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
Per una consulenza contattaci allo 0444 1241927 o scrivici una mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Visite: 136