Skip to main content

SCADENZARIO OTTOBRE 2023

In questo articolo troverete un elenco delle scadenze fisse del mese di Ottobre.

 

15 OTTOBRE

Trasmissione dati acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.
La comunicazione non riguarda: le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

 

16 OTTOBRE

Versamento ritenute e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare: le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2023; le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023 non è di almeno 500,00 euro.

Versamento ritenute sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte: operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2023; corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2023.

Versamento rata saldo IVA 2022
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023): l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023; la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023; la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.

Versamento IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 2023; versare l’IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

 

20 OTTOBRE

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali
I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre luglio-settembre 2023.
La comunicazione deve avvenire: in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

 

25 OTTOBRE

Presentazione modelli 730/2023 integrativi
I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023 integrativo: per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori “formali”; ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2023 originario è stato presentato al sostituto d’imposta che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Ai modelli 730/2023 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione.
Tuttavia, il modello 730/2023 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta oppure indicare l’assenza del sostituto d’imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.

Presentazione modelli INTRASTAT
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: relativi al mese di settembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa; ovvero al trimestre luglio-settembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa.
I soggetti che, nel mese di settembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

 

31 OTTOBRE

Definizione delle irregolarità formali
I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la corresponsione di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi.
A tali fini: entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il versamento in unica soluzione entro il 31.10.2023; le violazioni commesse devono essere rimosse entro la suddetta data del 31.3.2024.

Pagamento somme per la nuova “rottamazione dei ruoli”
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”), devono provvedere al versamento. del totale delle somme dovute o della relativa prima rata; secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche
I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uniche 2023”, relative al 2022, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti: i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni; le provvigioni; i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; i redditi esenti.

Presentazione modelli 770/2023
I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate: il modello 770/2023; in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
Ai fini dell’invio, il modello 770/2023 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.

Regolarizzazione modelli 770/2022
I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso: l’infedele presentazione dei modelli 770/2022, relativi al 2021; le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2022; gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2022.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
La regolarizzazione si perfeziona mediante: il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.

Credito d’imposta gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta: in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; con riferimento al trimestre luglio-settembre 2023.
Il credito d’imposta può essere: chiesto a rimborso; oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Presentazione modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR: relativo al trimestre luglio-settembre 2023; utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: chiesto a rimborso; oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione del-l’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
La presentazione del modello deve avvenire: in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

Registrazione contratti di locazione
Le parti contraenti devono provvedere: alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2023. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

Per una consulenza contattaci allo 0444 1241927 o scrivici una mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Visite: 141